IL DIRITTO AD ESSERE ASCOLTATO NEL NUOVO CODICE DOGANALE

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IL DIRITTO AD ESSERE ASCOLTATO NEL NUOVO CODICE DOGANALE

Novità di rilievo del nuovo Codice Doganale è la codificazione del principio generale, più volte affermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (cfr sentenza causa C-349/07 del 18.12.2008, “Sopropè”) e previsto anche dall’articolo 41, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, del diritto del destinatario di una decisione che potrebbe incidere sfavorevolmente sui suoi interessi ad essere preventivamente ascoltato (c.d. “diritto ad essere ascoltato”). La disposizione in esame ha ricompreso nel diritto ad una buona amministrazione quello “di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio”. L’articolo 22, paragrafo 6, primo comma, CDU adeguandosi a tale postulato dispone espressamente che: “Prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per il richiedente, le autorità doganali comunicano le motivazioni su cui intendono basare la decisione al richiedente, cui è data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista entro un dato termine a decorrere dalla data in cui il richiedente riceve la comunicazione o si ritiene, l’abbia ricevuta. Dopo la scadenza di detto termine, la decisione è notificata nella debita forma al richiedente.” Quindi, dal 1° maggio 2016 il contradditorio endoprocedimentale diviene, di regola, obbligatorio prima della adozione di ogni provvedimento concernente l’applicazione della normativa doganale, come definita all’articolo 5, numero 2), del Codice, che può avere conseguenze sfavorevoli per il destinatario, ivi compresi i casi di sospensione, revoca o annullamento dei provvedimenti adottati.

Il secondo comma del paragrafo 6, articolo 22 CDU e l’articolo 10 RD individuano specificamente le fattispecie in presenza delle quali non trova applicazione il principio del contradditorio anticipato e, quindi, in quali casi la decisione può essere adottata dall’autorità doganale senza che, legittimamente, all’interessato sia accordata la possibilità di esprimere il proprio punto di vista. Tra questi, si ritengono particolarmente significativi i casi di

  • rilascio delle Informazioni tariffarie vincolanti (ITV) e delle Informazioni vincolanti in materia di origine (IVO);
  • di rifiuto di un contingente tariffario, qualora sia già stato raggiunto il volume del contingente stesso, o, ancora,
  • qualora l’esercizio del contraddittorio endoprocedimentale possa pregiudicare indagini avviate al fine di contrastare possibili frodi ai danni degli interessi finanziari dell’Unione Europea o pregiudicare la salute e sicurezza dei cittadini.

Nell’ordinamento interno relativamente ai controlli ed all’accertamento doganale, con l’articolo 92, comma 2, del Decreto Legge n.1/2012, convertito, con modificazioni, dalla n.27/2012, è stato introdotto all’articolo 11 del D.Lgs n.374/1990, il comma 4-bis, che riconosce all’operatore economico – sia nelle ipotesi di revisione dell’accertamento dei diritti doganali su base documentale con attività integralmente posta in essere in Ufficio, che all’esito di accessi, ispezioni, verifiche – il diritto di comunicare all’amministrazione, prima della notifica dell’atto impositivo, osservazioni e richieste entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di consegna o avvenuta ricezione del verbale delle operazioni compiute.

I termini e le modalità per l’esercizio del diritto ad essere ascoltato sono contenuti negli articoli da 8 a 10 del RD e negli articoli 8 e 9 del RE. L’articolo 8, paragrafo 1, del citato RD fissa in trenta giorni il termine generale per l’esercizio del suddetto diritto. A tale riguardo si osserva che analogo termine è già previsto nel citato l’articolo 11, comma 4 bis del D.Lgs. n.374/1990. Il paragrafo 2 dell’articolo 8 del RE prevede tuttavia che, nei casi in cui la decisione che deve essere adottata riguardi i risultati del controllo di merci per le quali non è stata presentata nessuna dichiarazione sommaria, dichiarazione di custodia temporanea, dichiarazione di riesportazione o dichiarazione in dogana, l’autorità doganale può chiedere all’interessato di esercitare il proprio “diritto ad essere ascoltato” entro 24 ore.

L’articolo 8 del RE detta le regole generali di procedura per l’esercizio del diritto ad essere ascoltato. In particolare si segnala quanto previsto al paragrafo 1, lettera c), ove viene stabilito che la comunicazione all’interessato deve prevedere anche il suo diritto ad accedere ai documenti ed alle informazioni sui quali l’autorità doganale intendere fondare la propria decisione.

Il paragrafo 2 dell’articolo 8 suddetto stabilisce che se l’interessato formula le proprie osservazioni prima della scadenza del termine allo stesso assegnato, l’autorità doganale può adottare la decisione senza dover attendere il decorso dello stesso, a meno che l’interessato non abbia espressamente formulato riserva di integrare le proprie osservazioni entro il termine originariamente previsto.

Nel silenzio della norma unionale si ritiene poi che, nel caso in cui le osservazioni dell’interessato pervengano all’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per esercitare il diritto ad essere ascoltato, ma prima che sia stata formalizzata la decisione, e le argomentazioni addotte dall’interessato siano pertinenti e giuridicamente fondate, delle stesse debba tenersi conto ai fini della adozione del provvedimento, privilegiando, quindi, l’aspetto di giustizia sostanziale rispetto al mero dato formalistico. Ciò anche ai fini deflattivi di un potenziale contenzioso che potrebbe instaurare l’interessato avverso la decisione dell’autorità doganale”. (circ. 8/D 2016)

L’articolo 9 del RD individua i mezzi di comunicazione con i quali può essere esercitato il contradditorio endoprocedimentale. La norma prevede che: “Se la comunicazione di cui all’articolo 22, paragrafo 6, primo comma, del codice è effettuata nell’ambito del processo di verifica o controllo, essa può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici. Se la domanda è presentata o la decisione è comunicata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici, la comunicazione può essere effettuata utilizzando gli stessi mezzi”.

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