GAS NATURALE : ALIQUOTA DI ACCISA USI INDUSTRIALI NELLE ATTIVITA’ CONNESSE
Si tratta di una questione non dubbia nella pratica applicativa dell’imposta.
La fonte primaria è la norma di cui all’art. 26, comma 2, TUA laddove stabilisce che sono considerati compresi negli usi civili gli impieghi del gas naturale destinato alla combustione nei locali delle imprese industriali, artigiane ed agricole posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l’attività produttiva.
Il comma 3 della stessa norma definisce gli usi industriali ma, in realtà, è proprio la delimitazione dell’uso civile definito al comma 2 a configurare, per esclusione, l’uso industriale. A tal riguardo, è tuttavia necessario stabilire se il concetto di stabilimento vada riferito all’attività produttiva in senso stretto o se possa ricomprendere anche gli uffici dell’azienda e stabilire se il concetto di azienda coincida strettamente con il concetto di stabilimento o se ricomprenda anche gli uffici ad essa connessi.
Sotto tale aspetto, un indizio viene rinvenuto nella risposta della Camera dei deputati 16-05-2007, n. 5-01034, in relazione all’applicabilità o meno dell’aliquota di accisa ridotta, per uso industriale, al gas naturale utilizzato per il riscaldamento dell’abitazione del custode di un albergo, dove veniva evidenziato che si considerano compresi negli usi industriali le utilizzazioni del gas metano relative non solo a tutto il complesso di prestazioni che vengono effettuate ai fini produttivi, ma anche alle attività “connesse” con l’attività produttiva. Nel caso specifico, veniva evidenziato che ciò che è rilevante ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta è la “connessione” dell’attività di custodia con l’attività alberghiera, la destinazione dei locali ad abitazione del custode, nonché l’ubicazione dei medesimi locali nell’ambito della struttura alberghiera.
Nella Circolare Min. Fin. Dip. Dog. Dir. Centr. Produzione 03-04-2000, n. 64/D-IV-151400 – è stato sottolineato che debbono considerarsi compresi negli usi industriali non solo gli impieghi di gas metano negli impianti sportivi propriamente detti, ma anche gli utilizzi del predetto combustibile in tutte quelle strutture (docce, locali adibiti a spogliatoio, uffici amministrativi, eccetera) annesse al predetto impianto.
Nella Risoluzione Agenzia Dogane 14-06-2004, n. 1/D è stato ammesso il riconoscimento della più favorevole aliquota per “usi industriali” anche rispetto ad utilizzazioni di gas metano relative non solo al complesso di prestazioni effettuate a fini produttivi, ma anche ad attività connesse purché svolte in locali ubicati all’interno del recinto delle imprese (cd. criterio del recinto aziendale).
L’Avvocatura Generale dello Stato ha espresso in merito il proprio avviso con parere n. CS 44023/03 Sez. 3 del 12 febbraio 2004 chiarendo che la ratio della distinzione, operata dall’art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1995, tra locali posti all’esterno e all’interno degli “stabilimenti” in cui ha luogo l’attività produttiva va individuata nella necessità, ai fini del trattamento fiscale più favorevole, che ricorra una stretta connessione tra l’utilizzazione del prodotto tassato e l’esercizio concreto dell’attività imprenditoriale. In tal senso, la norma richiamata deve considerarsi di stretta interpretazione, al fine di evitare che il trattamento impositivo ordinario venga eluso con facilità attribuendo il carattere dell’accessorietà a “beni organizzati” in maniera autonoma e dunque sostanzialmente estranei alla struttura aziendale principale. L’Avvocatura, inoltre, contemperando le formulazioni espresse dalla nuova legislazione con i concetti generali d’impresa e azienda espressi dal codice civile rispettivamente agli artt. 2082 e 2555 ha sottolineato il fatto che il vincolo tra i beni aziendali è dato dalla loro destinazione funzionale a costituire lo strumento dell’attività d’impresa, mentre non va dato rilievo alla mera vicinanza materiale dei beni medesimi. Il citato organo legale ha ritenuto, infatti, che l’applicazione dell’aliquota “usi industriali” non può negarsi allorché le strutture in cui vengono erogati servizi alberghieri accessori, ancorché separate dalla struttura principale, abbiano un vincolo di destinazione esclusiva e riservata per i clienti dell’albergo.
Pertanto, tenuto conto del suesposto orientamento espresso dall’Avvocatura Generale dello Stato,l’Agenzia delle dogane è arrivata a riconoscere, rispetto agli impieghi del gas metano effettuati per lo svolgimento di attività, svolte al di fuori del recinto aziendale, possa ammettersi l’applicazione della più favorevole ed eccezionale aliquota “usi industriali”, in luogo di quella ordinaria per “usi civili”, previo il rigoroso accertamento della sussistenza di un vincolo di destinazione esclusiva e riservata, tra l’attività principale e quella connessa.
La stessa Agenzia, nella Circolare Min. Fin. Dip. Dog. Dir. Centr. Produzione 03-04-2000, n. 64/D-IV-151400, riconosce la possibilità di attrarre nell’uso industriale anche i consumi riferibili ad una attività che, seppure non ricompresa negli usi industriali, venga esercitata unitamente all’attività prevalente riconosciuta negli usi industriali (attività di somministrazione bevande o di intrattenimento rispetto all’attività di ristorazione).
Dunque, le attività connesse, per le ragioni evidenziate, alla principale attività produttiva rientrante negli usi industriali individuati dalla norma, possono essere ricomprese nei medesimi usi industriali.
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